Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da
banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le
modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma
incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli
acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono
abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
149, ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e
quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra
loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
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